SUL PESO DELLA MULTIFATTORIALITÁ

Con la recentissima sentenza Cass. SL 21.11.2016 23653 è stato affermato il principio per cui il lavoratore edile affetto da neoplasia polmonare, in caso di comprovata esposizione ad asbesto, ha diritto al riconoscimento della rendita per malattia professionale, ancorchè fumatore; ciò non potendo aprioristicamente escludersi l’incidenza del fattore lavorativo – seppure modesto – anche in caso di abitudine tabagista del lavoratore affetto da neoplasia polmonare, in applicazione del principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.

In particolare suscita interesse l’affermazione per cui deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo tabellato, semplicemente qualificando la sua pericolosità come modesta, in quanto trattandosi di tabellazione risalente, a fronte di lavorazione comportante un’esposizione comunque ad amianto, l’apporto del fattore extralavorativo non potrà essere considerato esclusivo, ma neppure prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo concorsuale del medesimo fattore tabellato (senza offrire idonea spiegazione sul piano fattuale ed epidemiologico) in applicazione del criterio oggettivo di esposizione ambientale.

Suscita ancor più interesse l’affermazione di cui alla sentenza secondo la quale le tabelle di riferimento contengono tante malattie ad eziologia multifattoriale le quali anzi sono ormai assolutamente prevalenti rispetto a quelle suscettibili di essere catalogate come malattie di origine esclusivamente professionale, in quanto chiaramente riconducibili ad un’unica noxa lavorativa.

Ogni diversa interpretazione che porti alla negazione della tutela, potrebbe avere l’effetto perverso di indebolire il valore sociale insito nella tabella stessa situazione che potrebbe mettere in crisi un sistema assicurativo che, si rammenta, è collegato direttamente con l’art. 38 comma 2 Cost.

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