Gli agricoltori tornano… alla Consulta

Con ordinanza interlocutoria pubblicata oggi (24 novembre 2017 n. 28110) la Sezione Lavoro della Cassazione ha nuovamente rimesso alla Consulta l’annosa questione dei contributi per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, licenziati in limine alla fine dell’anno solare.

La questione era stata sollevata in relazione alla disciplina combinata dell’indennità di disoccupazione, agricola e non agricola, ed è rilevante, secondo l’argomentato dell’ordinanza, che i lavoratori avessero presentato due domande, per l’ottenimento della protezione contro lo stato di disoccupazione.

Nel merito specifico ha osservato la Corte, sulla scia dei precedenti della stessa Corte Costituzionale, come se è vero che la specificità della tutela prevista per i lavoratori agricoli risiede nella stagionalità del lavoro la stessa deve necessariamente coordinarsi con i principi generali di protezione di cui all’art. 38 Cost. che postula requisiti di effettività tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall’art. 2 Cost (in presenza) di meccanismi finalizzati a garantire l’adeguatezza delle prestazioni, nel tempo.

Infatti se le differenze di trattamento tra diverse categorie di lavoratori sono indiscutibilmente rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale non si può prescindere, dette scelte discrezionali devono essere razionalmente giustificabili e fondate su ragioni valide e sostanziali.
Non si può ad avviso di chi scrive, in accordo con quanto in commento, arrivare alla mancanza di una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria, o che possa ritenersi ancora valida una disciplina congegnata senza tenere presenti le peculiari caratteristiche del mercato di riferimento, del tipo di lavoro prestato e del bisogno in quanto tale (ossia l’oggettiva mancanza di lavoro).

Vengono in rilievo attività lavorative e professionalità, legate non necessariamente a cicli stagionali, rispetto ai quali è necessario porsi la questione della mancanza di lavoro per tutto l’anno solare successivo al licenziamento e rispetto ai quali non si spiega l’assenza totale di qualunque tutela, pur in costanza di disoccupazione involontaria.
Non trova giustificazione alcuna un sistema indennitario incardinato esclusivamente sul sistema delle giornate/lavoro, tanto più in presenza di datori di lavoro fortemente strutturati, sia a livello organizzativo che territoriale.

La questione che si chiede nuovamente di risolvere al giudice delle leggi sta nella individuazione ed erogazione di un concreto trattamento protettivo per un numero certamente non indifferente di lavoratori, adeguando il sistema alla previsione dell’art. 38 Cost. che riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Avv. Silvia Assennato, per l’Ufficio Studi

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