Dalla Cassazione, ancora un chiarimento sulle sentenze di merito conseguenti al procedimento ex 445 bis c.p.c.

I giudici di legittimità (ord.lav. 9.3.2018 n.5803) hanno deciso, in favore della parte ricorrente e dunque cassato con rinvio, al medesimo Tribunale territoriale in persona di diverso Magistrato,  la sentenza integralmente negativa che aveva deciso il grado di merito ex 445 bis c.p.c. istaurato per la sola decorrenza del beneficio, già riconosciuto con spostamento della decorrenza,  in sede di prima consulenza tecnica, rigettando integralmente la domanda della parte originaria istante.

La Suprema Corte ha rilevato – su ricorso patrocinato da Assennato&Associati laddove si rilevava la sostanziale illogicità della pronuncia, tanto da essere la stessa contra legem – la carenza di motivazione in capo alla sentenza; tanto più avendo l’originaria istante chiesto riconoscersi il beneficio anche con decorrenza diversa rispetto alla domanda amministrativa, come poi accaduto nella concreta fattispecie .

Su tale punto rileva la Corte  come il giudicante non argomenti in alcun modo, arrivando alla decisione integralmente negativa (apparentemente) senza un adeguato esame degli atti di causa, motivo tale da fondare la cassazione con rinvio, a fronte di una relazione tecnica medico legale incontestata per quanto originariamente riconosciuto e dunque favorevole, sia pure soltanto parzialmente.

Non poteva consentirsi – nell’argomentato pur semplificato della Corte- che la mancata accettazione di una decorrenza diversa da quella riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, avesse conseguenze punitive, quale la negazione integrale del diritto.

Il rinvio riguarda, come di prassi, anche la liquidazione delle spese di tutti i gradi.

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