Se sei mesi vi sembran troppi

Avv. Silvia Assennato

Con recente sentenza della Sezione Lavoro la Cassazione ha confermato – in un giudizio patrocinato per la fase di legittimità da Assennato&Associati –  come in tema di indebito assistenziale non si applichi la decadenza semestrale di cui all’art. 42 comma 3 dl 269/2003 convertito in legge 276/2003.

Al di là della nota questione sulla ripetibilità dell’indebito il Collegio argomenta che tenuto conto della natura delle norme in tema di decadenza che sono necessariamente di stretta interpretazione, la decadenza semestrale invocata da INPS non può applicarsi alle fattispecie di indebito come quella oggetto di discussione poiché l’eventuale indebito è conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla disposta revoca e come tale trova disciplina nell’apposito sottosistema delineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

La Corte respinge l’interpretazione adombrata da INPS, in quanto contraria ai principi generali del diritto poiché tale specifica forma di decadenza riguarda – ed è la norma stessa ad affermarlo – i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici e dunque esclusivamente i provvedimenti di concessione o revoca.

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