La Cassazione conferma (Ord. SL 3.11.2016 n. 22345) l’intuizione dell’Avv. Sante Assennato, ovvero che anche nei giudizi istaurati ex art. 445 bis. c.p.c. trova applicazione la maggiorazione di € 1.032,00 per ogni familiare convivente, maggiorazione che incide sul reddito da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e quindi per l’esenzione dalle spese di lite e di CTU in caso di esito negativo della controversia istaurata.
Si smonta, con la sentenza in oggetto la tendenza giurisprudenziale che pretendeva l’applicazione della suddetta maggiorazione per carico di famiglia ai soli giudizi penali, affermazione che non si ritrova in alcun punto della norma che la SC riporta integralmente nella motivazione della sentenza.
L’ennesima puntualizzazione, di fondamentale importanza, nella difesa dei diritti e del patrimonio di chi richieda prestazioni previdenziali o assistenziali ed in ultima analisi un ulteriore passo nell’affermazione dei diritti sociali.