Previdenza e assistenza – Assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati – Lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi – Trattamento di disoccupazione. (R.O. 36/2018)
La Corte di cassazione, sezione lavoro, solleva, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell’articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). L’articolo 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 viene denunciato laddove esclude che venga corrisposto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione ordinario riservato agli altri lavoratori a tempo indeterminato. In via subordinata il rimettente censura lo stesso articolo 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 e l’articolo 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 laddove non prevedono che si applichi ai medesimi lavoratori agricoli a tempo indeterminato lo stesso trattamento previsto per i lavoratori agricoli a termine. Ad avviso del giudice rimettente la disciplina censurata, applicabile ratione temporis, prevederebbe un sistema indennitario contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato costruito esclusivamente sulla base del meccanismo delle giornate indennizzabili, ex articolo 32 della legge n. 264 del 1949, in relazione alle giornate lavorate nell’anno precedente, rapportando l’indennità di disoccupazione alla differenza tra le giornate lavorate e il numero di 270 (con limite massimo di 180). Tale sistema, sostiene il rimettente, non assicurerebbe adeguata tutela ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato che abbiano perso involontariamente il lavoro in prossimità della fine dell’anno, i quali abbiano lavorato per più di 270 giornate. Il rimettente evoca l’articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, nonché l’articolo 3 della Costituzione sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato nonché rispetto agli operai agricoli a tempo determinato. Ufficio ruolo della Corte costituzionale 2 Norma censurata L. 29 aprile 1949, n. 264 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
L’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio; agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità, ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue; (omissis) — L. 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (omissis) 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. (omissis)
Udienza pubblica del 22.1.2019
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