I lavoratori in somministrazione hanno diritto nel corso del rapporto di lavoro ad un assegno per il nucleo familiare a carico dell’INPS anticipato dall’Agenzia per il lavoro. L’importo riconosciuto varia in base alla composizione ed al reddito complessivo del nucleo familiare.
Le affermazioni che precedono sono confermate dalla sentenza 8.3.2019 n. 6870 – patrocinata per la parte privata da Assennato&Associati – laddove il collegio nel rigettare l’impugnazione di INPS ha ritenuto che il riconoscimento degli ANF ai lavoratori somministrati, anche nella fase di disponibilità risponde sia alle caratteristiche peculiari del lavoro somministrato, a tempo indeterminato, che alla ratio dell’istituto degli assegni al nucleo familiare, poiché nella situazione di disponibilità il sinallagma funzionale del contratto permane attivo qualificandosi l’indennità di disponibilità per la sua natura retributiva, sia pure con elementi derivanti dalla ratio protettiva previdenziale, essendo gli ANF volti in primo luogo alla protezione dagli stati di bisogno del nucleo familiare.
Si segna dunque un ulteriore punto di evoluzione della previdenza, arrivando a riconoscere tutela a situazioni lavorative non presenti nel momento genetico degli assegni per cui è causa.