Il testo approvato contiene la delega al governo in materia di disabilità.
Al di là del pur apprezzabile sforzo di ricostruzione dimensionale del fenomeno si rinvengono alcuni aspetti potenzialmente controversi la cui portata potrà chiarirsi solo a fronte del testo dei decreti delegati.
Pensiamo di dover almeno sottolineare questi aspetti, per potervi porre rimedio e fare, nel caso inverso memoria.
La definizione di scopo come l’elaborazione di un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità può essa stessa comportare tensioni.
Vediamo quali sono i punti che riteniamo critici:
- L’aggiornamento delle tabelle pur dovuto ed auspicato – quelle vigenti lo sono dal 26.2.1992 – è collegato ancora una volta ad un effetto deflattivo del contenzioso, rispetto al quale si ritiene che non si possa e non si debba comprimere ulteriormente l’accesso alla giustizia per le persone con disabilità, senza incorrere nella violazione di altra previsione della CRPD, a cui l’intero testo fa riferimento estesissimo, non senza verificare preliminarmente l’effettiva consistenza del contenzioso e modificando gli aspetti che sono già ora concretamente deflattivi, come le spese di lite ed i carichi di famiglia, aspetti su cui non sembrano prevedersi effetti.
- Prevedere l’affidamento ad un unico soggetto pubblico della esclusiva competenza medico legale sulle procedure valutative, per omogeneità sul territorio nazionale e con finalità di semplificazione e razionalizzazione dei sistemi valutativi di base, è previsione eccessivamente generica e pone dubbi in ordine alla individuazione del soggetto incaricato, ed in qualche misura crediamo imporrebbe anche una risistemazione dei servizi di medicina legale collegati alla disabilità prevedendo una formazione specifica e mirata dei medici componenti le commissioni.
- La previsione nella PA e per i datori di lavoro privati di un responsabile di processo e di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della accessibilità, induce a pensare a come sarà selezionata tale figura, per la quale riteniamo siano indispensabili competenze e formazione specifiche che potrebbero rinvenirsi nella figura del Disability Manager, e pertanto l’incaricato dovrebbe selezionarsi fra le professionalità – anche interne – in possesso di formazione specialistica, sentite anche le associazioni di riferimento.
- Vi è una ampissima previsione di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative, senza che queste abbiano una effettiva rappresentanza generale di categoria, che non può essere imposta o prevista per legge quando si tratta di diritti che sono nella maggior parte individuali e personalissimi.
- Sembrano mancare gli adeguamenti e le semplificazioni che potrebbero effettivamente incidere in senso positivo sui sistemi di vita delle persone con disabilità come in estrema sintesi e senza pretesa di completezza, il rifinanziamento delle norme per la vita indipendente, e per il DOPO DI NOI, le previsioni di accessibilità universale, la revisione delle norme sul lavoro con abolizione di ogni deroga e revisione sistematica del sistema sanzionatorio e da ultimo l’abrogazione delle norme cinquantennali che prevedono la diffusione degli elenchi delle persone sottoposte a visita per invalidità, con violazione diretta e sistematica della privacy delle persone in ambito di diritti personalissimi ed ultrasensibili.
- La figura di un garante nazionale – in base alla relazione tecnica – sulla falsariga del garante per l’infanzia si ritiene non sia utile alla soluzione dei problemi quotidianamente posti dalla popolazione con disabilità, in quanto trattasi di figura eccessivamente blanda quanto a poteri di incidenza ed intervento.
- Prevedere per i datori di lavoro pubblici e privati l’inserimento di una figura specializzata dovrebbe necessariamente coinvolgere gli specialisti del settore (Si.Di.Ma) in quanto l’attività prevista rientra – a mente del testo – fra le attività proprie del Disability Manager, e preoccupa il fatto che non sia prevista una selezione mirata e specifica.
Silvia Assennato – Assennato&Associati.