Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.
Questo il principio di diritto esplicitamente enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 9.5.2022 n. 14561 che rappresenta un integrale revirement rispetto ai precedenti della stessa corte di legittimità in materia, sollecitati da ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro.
Le stesse Sezioni Unite hanno qualificato la questione sollevata come particolarmente delicata, in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo.
Con motivazione corposa, ed ancorata alla ricostruzione logico temporale del dato normativo, è stato ritenuto che la necessità di ripresentare una domanda amministrativa, pena l’improcedibilità del giudizio, rappresenti un vulnus per la parte privata, ma anche per l’ordinato e regolare svolgimento dell’azione amministrativa, rappresentando una duplicazione di una fase appena conclusa, attività non funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario.
In termini anche grafico grammaticali è necessario rilevare come continuare a sollevare siffatta eccezione non risponda al canone ultimo di interpretazione dei rapporti con rilevanza giuridica esterna.
Si evidenzia infatti come nelle note di accompagnamento inviate con i verbali, anche in ipotesi di revoca, è ben evidenziata la possibilità di impugnare ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. e nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
Si spera che quest’ultima decisione ponga fine al tentativo, nemmeno troppo nascosto, di impedire l’accesso al proprio giudice naturale da parte di tante persone con disabilità, tentativo teso al progressivo svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili, affidata allo Stato e dunque anche alla magistratura.
Silvia Assennato – Assennato&Associati