Sul meccanismo di calcolo delle giornate indennizzabili del lavoro in agricoltura

Nota a margine di Cass. SL 21539/2019
Avv. Silvia Assennato

Ora anche gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che vengono licenziati il 31 dicembre dell’anno, hanno diritto all’indennità di disoccupazione agricola come gli operai agricoli a tempo determinato.

Tale è il presupposto necessario da cui parte la Cassazione per affermare con la sentenza 20 agosto 2019 n. 21539 – patrocinata da Assennato & Associati, il diritto delle parti private al godimento della indennità di disoccupazione agricola anche se l’anno successivo a quello di presentazione della domanda sia integralmente privo di contribuzione.

La pronuncia prende le mosse da Corte Cost n. 30/2019, già oggetto di ampi commenti in dottrina che,  realizza un’attenta interpretazione della specifica normativa valida per il settore agricolo.

E’ stata finalmente scritta la parola fine ad un lungo contenzioso risolto in favore degli aventi diritto che di fatto prima subivano un’ingiusta discriminazione e d’ora in poi è obbligo dell’Inps accogliere e liquidare la spettante indennità anche a favore degli operai agricoli a tempo indeterminato.

Argomenta la SC che la previsione secondo cui la durata della disoccupazione per gli OTI è pari alla differenza tra il numero di 270 e le giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento, non può essere di ostacolo al riconoscimento della indennità in parola, poiché la liquidazione interviene comunque, per lo specifico meccanismo di calcolo del settore, nell’anno successivo alla domanda.

Ne consegue che la normativa non priva gli operai agricoli a tempo indeterminato del sostegno per lo stato di bisogno delineato nella normativa e concretantesi nella indennità oggetto del giudizio concluso con la sentenza della SC, con remissione al territorio per la quantificazione del diritto cristallizzato.

Non rimane che attendere – e successivamente valutare – la decisione conseguente al rinvio stabilito in questa sede ma è evidente come il riconoscimento della tutela indennitaria per questi lavoratori costituisca un elemento di sicura valenza giuridico sociale, di cui non possiamo che essere orgogliosi e che ci conferma nella correttezza di decisioni già assunte nel corso degli anni.

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