Rispetto al passato anche immediato l’accrescimento della coscienza ambientale ha spinto alla formazione di un vero e proprio sistema di leggi, sulla base di uno specifico interesse collettivo.
Ed è proprio su questa base che si che si muove la legislazione europea in tema di danno ambientale (DIR 2004/35/CE) laddove indica come danno qualsiasi modifica negativa di una risorsa naturale ovvero il suo deterioramento diretto o indiretto.
Occorre considerare infatti che la politica UE in materia si basa sui principi di precauzione, azione preventiva e correzione alla fonte del danno, ciò in relazione nello specifico a riscaldamento globale, inquinamento dei mari, depauperamento delle risorse naturali, danni all’ecosistema, protezione della biodiversità, tutela delle risorse idriche, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e dell’aria.
INSERIMENTO IN COSTITUZIONE
La riforma degli artt. 9 e 41 Cost. integrata con i riferimenti alla salute ed all’ambiente consente di porre l’ambiente come limite negativo della attività economica, ampliando il concetto antico del naeminem laedere ed agganciando il testo costituzionale ai concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile.
D’altra parte, la riforma stessa dell’art. 9 ovvero di uno dei principi costituzionali di base lo inserisce ormai in forma autonoma come diritto fondamentale.
Infatti, anche se non è menzionato tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU l’ambiente costituisce un valore fondamentale che la giurisprudenza ad ogni livello ha progressivamente contribuito a fare emergere e che si riconosce come presupposto dei singoli diversi diritti umani, in primis il diritto alla vita, al domicilio ed alla vita privata e familiare.
Il riconoscimento del valore ambientale è quindi avvenuto mediante la sua progressiva emersione all’interno del sistema dei diritti fondamentali in una duplice prospettiva quale limite verso i terzi o come presupposto degli altri diritti di cui alla Convenzione e oggi anche della Costituzione.
IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI
In termini di impatto il primo inquinante cui riesco a pensare è l’amianto, che ha costituito la prima vera materia in cui si è arrivati ad una legge specifica (l. 257/1992).
La presenza di amianto in sede di bonifica rende necessaria l’applicazione della normativa e delle procedure si rifiuti speciali.
Ma la presenza di amianto può contaminare anche l’acqua, corsi d’acqua nelle vicinanze dei siti estrattivi, contaminazione di acqua potabile il che sottolinea l’importanza dell’uso dei DPI, tecniche specifiche, e personale adeguatamente formato.
Ricordiamo che in materia di amianto sono fondamentali le comunicazioni alla ASL competente per territorio per consentire gli interventi appropriati (sopralluogo o autorizzazione alla rimozione)
SICUREZZA E TUTELA
In materia di ambiente la tutela è essenzialmente preventiva quindi tendente all’evitamento o alla minimizzazione del danno.
Come noto, ha subito una significativa reimpostazione proprio in fase di recepimento della già citata DIR 2004/35/CE.
A tenore del nuovo testo la PA nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite da danno ambientale o vantino un interesse legittimo alla partecipazione al procedimento relativo alla adozione di precauzione prevenzione e ripristino possono presentare presso le Prefetture denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni concernenti qualsiasi caso danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela diretta dell’ambiente.
Ciò può certamente avere una sua peculiare rilevanza, in particolar modo per ciò che riguarda la gestione delle emergenze.